fbpx
METTIAMO MANO AL PORTAFOGLIO INSIEME A DOTTARELLI!

Grazie al Superbonus al 110%, chi esegue una ristrutturazione fino al 30 giugno 2022, può farsi detrarre del 110% le spese sostenute per gli interventi effettuati che migliorino l’efficienza energetica degli stabili.

Così ci spiega altroconsumo.it :

” Il Decreto Rilancio ha introdotto il cosiddetto Superbonus. Il Superbonus una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di miglioramento dell’efficienza energetica. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. A seconda dell’anno di sostenimento della spesa cambia la suddivisione della detrazione negli anni:

  • le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 la detrazione va suddivisa in 5 rate di pari ammontare
  • le spese effettuate nel 2022 la detrazione deve essere ripartita in 4 rate di pari ammontare.
  • gli interventi effettuati dai singoli contribuenti o dai condomini, per i quali entro il 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
  • Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari invece,  se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023». 

Quando puoi usare il superbonus

Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il condominio. Gli immobili oggetto dell’intervento devono esser già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione funzionante o riattivabile.

Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

Si tratta di interventi condominiali o su singole unità per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistente con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento (nel caso si installino pompe di calore reversibili) e alla produzione di acqua calda sanitaria.

Nel caso di interventi condominiali gli impianti centralizzati devono essere dotati di:

  • generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
  • generatori a pompa di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
  • apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • sistemi di microcogenerazione che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%;
  • collettori solari;
  • esclusivamente per i Comuni montani è ammesso anche l’allaccio al teleriscaldamento. 

    La spesa massima per usufruire del 110% è di:
  • 20.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici fino a 8 unità:
  • 15.000 euro se le unità sono più di 8.

Interventi condominiali

Per gli interventi condominiali, la spesa detraibile che spetta ad ogni condomino è fissata in base ai millesimi di parti comuni di sua competenza, infatti, i limiti che variano in base al numero di unità immobiliari che costituiscono il condominio servono esclusivamente per calcolare la spesa massima complessivamente detraibile.

Per il calcolo della spesa massima agevolabile per uno specifico intervento, quando vengono considerate il numero di unità immobiliari coinvolte, si considerano anche le pertinenze. Ad esempio, in un condominio di 4 abitazioni e 4 pertinente il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8 il valore base dell’intervento. Qualora ci siano soggetti proprietari esclusivamente di pertinenze in un condominio che accede al superbonus, questi avranno diritto alla detrazione in base alla spesa sostenuta per i millesimi di proprietà.

Interventi su edificili singoli

  • Per gli interventi su edifici singoli la spesa massima è di 30.000 euro (o dell’unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e dispongano di accesso autonomo all’esterno) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti aventi le stesse caratteristiche di quelli appena visti per gli interventi condominiali. Inoltre, è possibile ottenere il superbonus anche nelle aree non metanizzate, per l’installazione di caldaie a biomassa con prestazioni emissive almeno pari alla classe di qualità 5 stelle. La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell’impianto sostituito. 

Per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unita’ immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre dei seguenti impianti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale. 

Superbonus 110% si applica anche alle spese funzionali?

La detrazione del 110% si applica anche alle spese funzionali all’esecuzione dell’intervento, quali l’acquisto di materiali, la progettazione e le spese professionali, perizie, installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi, Iva, imposta di bollo, diritti sui titoli abilitativi edilizi. Tuttavia, l’Agenzia ha chiarito che l’eventuale contributo pagato all’amministratore di condominio non rientra tra le spese detraibili.

QUANDO NON SPETTA LA DETRAZIONE?

Il limite di spesa di 48.000 euro è cumulativo per impianto fotovoltaico e sistema di accumulo integrato ed è riferito alla singola unità immobiliare.

La detrazione non spetta se si percepiscono altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Interventi antisismici

Gli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi nell’attuale sismabonus con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, ma senza vincoli sul numero massimo di immobili per gli interventi. Infatti, l’unico requisito richiesto è che le abitazioni si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Sono detraibili anche le spese sostenute per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici. Nel limite di spesa di 96.000 euro rientra anche il caso di “acquisto di case antisismiche”.

Se si decide di cedere il credito corrispondente a un’impresa di assicurazione con la contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione del premio spetta per il 90%. La detrazione per il premio assicurativo non è cedibile.

Chi ha diritto alla detrazione?

Per le persone fisiche, l’utilizzo delle detrazioni è ammesso su al massimo due unità immobiliari, oltre agli eventuali interventi su parti comuni condominiali. In caso di interventi condominiali hanno diritto alla detrazione anche i possessori di sole pertinenze (ad esempio box o cantine) che abbiano partecipato alla spesa.

Per usufruire della detrazione si deve possedere o detenere l’immobile in base a un titolo idoneo. In particolare, la detrazione spetta a:

  • proprietari e nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • locatari o comodatari (previo consenso del legittimo possessore);
  • familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile ristrutturato, a condizione che sostenga le spese e siano intestati a lui bonifici e fatture;
  • convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato.

La spesa massima detraibile è riferita all’immobile, da dividere tra gli aventi diritto in base alla quota di spesa sostenuta.

In caso di cessione dell’immobile su cui sono stati fatti interventi, le quote residue di superbonus passano all’acquirente salvo diverso accordo tra le parti, in caso di successione invece, passano all’erede che materialmente dispone dell’immobile.

Come ottenere la detrazione?

Per ottenere la detrazione del 110%, gli interventi, nel complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio dalla D alla B), anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico. Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato.

Per ottenere il superbonus ricorda che è necessario:

  • pagare tramite bonifico bancario o postale parlante dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva del soggetto destinatario del bonifico. Possono essere usati anche i moduli di bonifico attualmente predisposti dalle banche per i pagamenti di ristrutturazioni edilizie ed ecobonus.

Cedere la detrazione o sconto in fattura

In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare per la cessione della detrazione per le spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022. In accordo con il fornitore si può ottenere uno sconto in fattura di importo massimo pari alla spesa da sostenere, che lui recupera sottoforma di credito d’imposta, oppure si può optare per la cessione a terzi, comprese banche e finanziarie del credito d’imposta pari alla detrazione spettante. Sia il fornitore che gli altri soggetti che ricevono la detrazione possono cederla a loro volta ad altri soggetti sempre sottoforma di credito d’imposta nei confronti dello Stato.

La documentazione da presentare per ottenere il visto è corposa. Tra le altre cose comprende: la documentazione attestante la proprietà dell’immobile, il certificato catastale dell’immobile, le abilitazioni amministrative richieste ai fini edilizi, le comunicazioni tecniche e l’asseverazione preventiva, l’APE, le fatture di spesa, i bonifici parlanti, la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile e altro ancora.

A chi dev’essere comunicata la cessione del credito?

Inoltre, la cessione del credito deve esser comunicata all’Agenzia delle entrate tramite apposito modulo online oppure affidandosi a un intermediario abilitato. Hai tempo fino al 31 marzo del 2021 per comunicare la cessione del credito o lo sconto in fattura di cui hai usufruito nel 2020. 

  • interventi di ristrutturazione edilizia;
  • riqualificazione energetica;
  • interventi antisismici;
  • rifacimento delle facciate;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici

Di conseguenza anche questa cessione deve esser comunicata tramite la modulistica predisposta dall’Agenzia delle Entrate.

L’opzione della cessione del credito è l’unica opzione disponibile, se percepisci solo redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva oppure rientri nella no tax area.

Dottarelli consiglia..

Non è semplice capire come funziona il Superbonus 110%, negli ultimi mesi c’è stata parecchia confusione. E’ importante capire dove sono le agevolazioni, quali sono e come averne diritto.
Per avere informazioni più dettagliate o per sapere se sei idoneo a richiedere la detrazione, consiglio di visionare il seguente articolo: agendadigitale.it